BEVANDE ALCOLICHE
Occorre ricordare il divieto ai minori di anni 18 non solo della vendita ma anche dell’attività di somministrazione sul posto di bevande alcoliche (la somministrazione a un minore di anni 16 costituisce illecito penalmente rilevante, mentre la somministrazione/vendita a un minore – con più di 16 anni – costituisce violazione amministrativa).
Con le modifiche introdotte al Codice della Strada agli esercenti pubblici esercizi (con licenza ex art. di 86 del Tulps) di:
- Bar, ristoranti, trattorie, osterie, e simili
- Discoteche, disco pub, pub e simili
- Alberghi, campeggi, pensioni
- Fiere, sagre e chiunque somministra alcolici su aree pubbliche (con chioschi, camion –bar ecc.)
- Circoli, agriturismi e simili
è fatto divieto di somministrare (e vendere) bevande alcooliche dalle ore 03.00 alle 06.00 (giorno di Ferragosto escluso). La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. Prevista la sanzione accessoria (chiusura da 7 a 30 giorni) alla terza violazione contestata nel biennio.
Inoltre, gli esercizi di intrattenimento (a prescindere dall’orario) e gli altri pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) se aperti dopo le ore 24.00, devono esporre le tabelle alcolemiche e mettere a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta i cd “alcoltest”. Le tabelle specificano quali sono i sintomi da intossicazione alcolica ed i quantitativi degli alcolici più diffusi la cui ingestione può provocare il superamento del limite consentito di tasso alcolemico e vanno collocate: all’entrata, all’interno ed all’uscita dei locali. In fase di apertura attività occorre acquisire licenza per la Vendita di Acolici presso l’Ufficio delle Dogane.
ORARIO DI APERTURA
Premesso che i pubblici esercizi sono liberi di operare nell’ambito dell’orario prescelto dall’esercente (e pubblicizzato all’esterno del locale) – posto che non vi siano amministrazioni locali che abbiano emanato ordinanze di indirizzo diverso – va puntualizzato che la liberalizzazione non si applica qualora al pubblico esercizio:
- siano state prescritte limitazioni dell’orario ai sensi dell’art. 9 del Tulps;
- vengano imposte limitazioni all’orario con Ordinanza contingente ed urgente emessa dal Sindaco per motivazioni di ordine pubblico.
Inoltre, rimangono in vigore le disposizioni nazionali (e comunali) che regolamentano non solo l’allietamento musicale in particolare, ma il fenomeno “rumore” in generale (quindi anche gli schiamazzi della clientela negli spazi di pertinenza del pubblico esercizio o all’esterno del locale) e il rispetto dei limiti di rumorosità (vigenti dalle ore 22.00). Relativamente all’orario (ed alle giornate) di apertura il titolare è tenuto a dare solo una puntuale indicazione alla clientela (che però dovrà poi essere osservata) mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico, collocati all’interno e all’esterno dei propri locali. I clienti non potranno accedere all’esercizio di somministrazione fuori dell’orario di apertura.
MENU E LISTINI
I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all’interno dei locali e comunque leggibili anche all’esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio e ogni eventuale somma aggiuntiva.
Importanza del menù (contratto tra titolare e cliente per la vendita di alimenti e dei servizi connessi), le informazioni in esso contenute, devono essere precise e veritiere, ispirate al generale criterio di trasparenza. Le derrate riportate nel menù, devono essere quelle effettivamente consumate, se così non fosse si incorre in frode in commercio ex art. 56, 515 c.p.